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LEGGE 4 febbraio 1958, n. 50

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali, firmata a l'Aja il 15 giugno 1955.

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Testo in vigore dal:  12-3-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali, firmata a l'Aja il 15 giugno 1955.