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LEGGE 13 marzo 1958, n. 249

Modifica delle disposizioni relative al servizio obbligatorio nelle preture dei cancellieri e dei segretari giudiziari.

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Testo in vigore dal:  20-4-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 8 del regio decreto-legge 5 novembre 1931, numero 1411, è abrogato.