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LEGGE 5 marzo 1958, n. 224

Modificazioni al sistema retributivo degli assuntori delle Ferrovie dello Stato e loro dipendenti.

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Testo in vigore dal:  16-4-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le retribuzioni lorde iniziali degli assuntori di impianti classificati ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, sono quelle risultanti dalla tabella annessa (allegato A).