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LEGGE 24 marzo 1958, n. 195

Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2022)
Testo in vigore dal:  21-6-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

(( (Commissioni). ))
((
1. Il Presidente del Consiglio superiore, ogni sedici mesi, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le Commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale, in conformità ai criteri di composizione previsti dal regolamento medesimo. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola Commissione e non possono comporre le commissioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalità e in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
))