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LEGGE 4 marzo 1958, n. 134

Riconoscimento dell'anzianità di servizio al personale degli Uffici del lavoro inquadrato nei ruoli organici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

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Testo in vigore dal:  29-3-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la prima promozione da conferire al personale inquadrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, l'anzianità maturata anteriormente all'inquadramento nella corrispondente qualifica di cui alla tabella C del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, viene riconosciuta come anzianità acquisita nella qualifica d'inquadramento.
È abrogata la riduzione di un anno dei periodi di anzianità richiesti per gli avanzamenti mediante scrutinio, di cui agli articoli 341, 368, lettera a), 370, lettera, a), e 371, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.