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LEGGE 4 marzo 1958, n. 179

Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/1981)
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Testo in vigore dal:  8-4-1958

Art. 21


Le entrate della Cassa sono costituite:
a) dai contributi versati dagli iscritti, ai sensi dell'art. 23 della presente legge, e dai proventi di cui all'art. 24 e con le modalità che verranno determinate dal regolamento di cui all'art. 5;
b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
c) dal provento di lasciti, donazioni ed atti di liberalità.