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LEGGE 31 ottobre 1958, n. 967

Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.

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Testo in vigore dal:  15-11-1958

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1958

GRONCHI FANFANI - ANDREOTTI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA