stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 giugno 1958, n. 637

Provvidenze per la riparazione di danni provocati da avverse condizioni atmosferiche, per il potenziamento dell'attività economica nazionale ed altri provvedimenti, nonchè variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1957-58.

nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  13-7-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'esecuzione, a totale carico dello Stato, delle opere pubbliche di bonifica previste nel titolo II della legge 25 luglio 1957, n. 595, dipendenti da eccezionali calamità naturali verificatesi posteriormente all'entrata in vigore della legge medesima, nonché per opere di prevenzione dei danni da mareggiate o alluvioni, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'art. 24 della ripetuta legge 25 luglio 1957, n. 595, è aumentata di lire 4500 milioni.