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LEGGE 20 giugno 1958, n. 625

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1958-59.

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Testo in vigore dal:  1-7-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1958, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1958-59, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentati alle Assemblee legislative il 29 gennaio 1958.