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LEGGE 3 aprile 1958, n. 474

Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1974)
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Testo in vigore dal:  11-4-1971
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Gli assegni di superinvalidità di cui all'art. 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni, vengono elevati da lire 456.000 a lire 648.000 annue per la lettera A; da lire 396.000 a lire 552.000 annue per la lettera A-bis; da lire 331.400 a lire 451.400 per la lettera B.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95))
.
I miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente articolo hanno decorrenza dal 1° luglio 1958 in ragione del 50 per cento e dal 1° luglio 1959 in ragione del 100 per cento.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 25 febbraio 1971, n. 95 ha disposto (con l'art. 2) che "Gli importi degli assegni di superinvalidità previsti dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 474 (lettere A, A-bis e B) e dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 306 (lettere dalla C alla G), sono elevati complessivamente alle seguenti misure:

Lettera A........................................ annue L. 984.000
" A-bis.................................... " " 840.000
" B........................................ " " 667.400
" C........................................ " " 412.900
" D........................................ " " 384.000
" E........................................ " " 344.600
" F........................................ " " 264.100
" G........................................ " " 227.400".