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LEGGE 3 aprile 1958, n. 469

Assistenza medico-sanitaria per infermità diverse da quelle di guerra agli invalidi di guerra incollocabili ed ai familiari a carico.

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Testo in vigore dal:  11-5-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Opera nazionale invalidi di guerra provvede all'assistenza sanitaria, per qualsiasi infermità diversa da quelle di guerra, in favore dei titolari di pensione o assegno rinnovabile per menomazioni dell'integrità fisica ascrivibili alla 1ª categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, nonché di coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375, siano stati dichiarati incollocabili ai sensi dell'art. 44, primo comma, della menzionata legge 10 agosto 1950, n. 648, con la conseguente iscrizione alla 1ª categoria e fruiscano della pensione complessiva corrispondente.
L'assistenza sanitaria è dovuta anche per le persone di famiglia dei suindicati invalidi.