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LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1985)
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Testo in vigore dal:  8-8-1965
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Art. 75


Per il conferimento del grado di vicebrigadiere e per l'avanzamento ai gradi superiori è richiesto il possesso dei requisiti fisici, morali, di carattere intellettuali, di cultura e professionali necessari per bene adempiere le finzioni del nuovo grado.
((È, inoltre, necessario aver riportato le qualifiche indicate nei successivi articoli, previste dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1902, n. 1695, che resta estesa al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Qualora tali qualifiche non siano state attribuite per assenza dal servizio determinata da malattia dipendente da causa di servizio, si farà riferimento, ai fini dell'ammissione agli esami ed agli scrutini, all'ultimo o alle ultime qualifiche attribuite o, se queste mancano, al giudizio espresso nei rapporti informativi per i periodi di servizio prestati))
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Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore.