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LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1985)
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Testo in vigore dal:  23-5-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Lo stato di sottufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.
Lo stato di sottufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.