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LEGGE 21 marzo 1958, n. 335

Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/1979)
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Testo in vigore dal:  2-5-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 128, è riconosciuta la personalità giuridica pubblica.
L'Associazione ha sede in Roma, è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è retta da uno statuto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro.