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LEGGE 21 marzo 1958, n. 285

Riconoscimento giuridico del Corpo volontari della libertà (C.V.L.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  13-4-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Corpo volontari della libertà (C.V.L.) è riconosciuto, ad ogni effetto di legge, come Corpo militare organizzato inquadrato nelle Forze armate dello Stato, per l'attività svolta fino all'insediamento del Governo militare alleato nelle singole località.
I benefici economici e di carriera degli appartenenti al Corpo volontari della libertà restano disciplinati dalle preesistenti disposizioni legislative.