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LEGGE 21 marzo 1958, n. 259

Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/2001)
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Testo in vigore dal:  23-4-1958

Art. 7


Non oltre i sei mesi successivi alla presentazione dei documenti di cui al primo comma dell'art. 4, la Corte dei conti comunica alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati i documenti stessi e riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria.