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LEGGE 21 marzo 1958, n. 229

Modificazioni al Codice di procedura penale ed alle norme di attuazione e di coordinamento emanate con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 1955, n. 666.

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Testo in vigore dal:  16-4-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 198 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 198. - "Salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge, la dichiarazione di impugnazione è ricevuta dal cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
La parte e i difensori possono proporre la impugnazione con dichiarazione scritta da trasmettersi col mezzo di raccomandata o del telegrafo al cancelliere predetto, il quale, dopo avervi apposto l'indicazione del giorno in cui la riceve e la propria sottoscrizione, la unisce agli atti del procedimento.
Le parti private ed i difensori possono fare la dichiarazione anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero davanti ad un agente consolare all'estero, nella forma e nei termini stabiliti in questo capo. L'ufficiale che riceve l'atto lo trasmette immediatamente al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato".