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LEGGE 18 marzo 1958, n. 311

Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
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Testo in vigore dal:  18-4-1963
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Art. 21

((Coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscono di redditi di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni.
Ad essi è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda, di lire 1.700.000, pari al coefficiente 380, se compresi in una terna, di concorsi a cattedre universitarie se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto; una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1 milione 500.000, pari al coefficiente 500, se liberi docenti; una retribuzione iniziale anni lorda, di lire 927.000, pari al coefficiente 309, se cultori della materia))
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Il trattamento previsto dal presente articolo spetta soltanto per un incarico d'insegnamento. Per gli eventuali incarichi conferiti ai professori di cui al primo comma, la retribuzione dovuta per il secondo incarico è calcolata, in ragione del 50 per cento dello stipendio previsto dal secondo comma.
È vietato il cumulo nella stessa persona di tre incarichi di insegnamento retribuiti, tranne che il terzo sia conferito in una scuola di specializzazione post - universitaria, nel qual caso la retribuzione è calcolata nella misura del 25 per cento dello stipendio.
Un terzo incarico non retribuito può essere conferito solo in casi eccezionali, per i quali il Ministro decide sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Per gli incarichi d'insegnamento conferiti a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato la retribuzione è calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio cui al secondo comma del presente articolo.
A decorrere da l'esercizio finanziario 1958-1959 la spesa per gli incarichi d'insegnamento nelle Università e negli Istituiti d'istruzione superiore è a carico dello Stato. A tale scopo è stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma annua di lire 2 miliardi e 500 milioni.
Per gli incarichi d'insegnamento relativi a materie previste come complementari dall'ordinamento didattico vigente, la spesa è limitata al numero minimo richiesto per il conseguimento della laurea o del diploma, aumentato di due.
A decorrere dall'anno accademico 1958-1959 gli incarichi, retribuiti o non retribuiti, sono conferiti, su proposta del Consiglio di facoltà approvata dal Senato accademico, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, nei casi in cui è richiesto dalle disposizioni vigenti.
Nei confronti delle proposte che non vengono accolte perché all'insegnamento può essere diversamente provveduto, il decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito, nei casi in cui è richiesto dalle disposizioni vigenti, il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, determina o il corso che deve essere utilizzato come corso comune, in luogo di quello proposto, o l'applicazione della norma contenuta nel terzo comma dell'art. 6 della presente legge.
Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno accademico 1958-1959.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 gennaio 1962, n. 16 ha disposto (con l'art. 24) che la stessa legge ha effetto dal 1 novembre 1961.