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LEGGE 18 marzo 1958, n. 284

Proroga del termine previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 103, per la restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati.

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Testo in vigore dal:  27-4-1958

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine del 31 dicembre 1958, previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 103, è prorogato al 31 dicembre

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1958

GRONCHI ZOLI - GAVA - MEDICI - ANDREOTTI - CARLI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA