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LEGGE 13 marzo 1958, n. 262

Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal:  24-4-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella honoris causa, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge.