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LEGGE 13 marzo 1958, n. 256

Norme interpretative della legge 1° marzo 1949, n. 55, sul trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  23-4-1958

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'applicazione dei benefici concessi dall'art. 4 della legge 1° marzo 1949, n. 55, e limitata al primo concorso indetto dopo la entrata in vigore della predetta legge per i posti di ufficiale sanitario, medico addetto ai servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi, medico, veterinario ed ostetrica condotti, medico addetto ai servizi di ispezione sull'assistenza sanitaria, veterinario addetto ai servizi di ispezione veterinaria, direttore di macello, medico e chimico presso i laboratori provinciali di igiene e profilassi, farmacista comunale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI ZOLI - TAMBRONI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA