stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 marzo 1958, n. 209

Conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  12-4-1958

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 3 della legge 7 aprile 1954, n. 142, è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 ed 8 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, ratificato con modificazione con la legge 30 luglio 1951, n. 961, hanno efficacia per i conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fino alle gestioni relative a tutto l'esercizio finanziario 1953 e, in ogni modo, non oltre il 31 dicembre 1960".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1958

GRONCHI ZOLI - TAMBRONI - MEDICI - ANDREOTTI - MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA