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LEGGE 8 marzo 1958, n. 194

Validità della laurea in scienze coloniali per l'ammissione a pubblici concorsi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 24/04/2024
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Testo in vigore dal:  10-4-1958

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli è titolo di ammissione ai concorsi per le carriere direttive delle pubbliche Amministrazioni per le quali sia prevista, fra i titoli di studio richiesti, là laurea in economia e commercio. Restano ferme le disposizioni dei singoli ordinamenti che già prevedono la laurea in scienze coloniali quale titolo valido per l'ammissione alla carriera direttiva.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1958

GRONCHI ZOLI - MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA