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LEGGE 4 marzo 1958, n. 179

Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/1981)
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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal:  8-4-1958

Art. 8


Il Comitato nazionale dei delegati è composto:
a) da un ingegnere per provincia eletto a maggioranza assoluta di voti dagli ingegneri iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna provincia;
b) da un architetto per ogni regione eletto a maggioranza assoluta di voti dagli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna regione.
Per la validità dell'elezione di ogni membro è necessario che i votanti siano non meno di un terzo degli iscritti alla Cassa.
Per le modalità di elezione valgono norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.
I membri del Comitato nazionale dei delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.