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LEGGE 27 febbraio 1958, n. 64

Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, "Norme per la elezione del Senato della Repubblica".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-3-1958 al: 9-4-1963
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai fini delle elezioni senatoriali, il territorio delle singole Regioni resta ripartito nei collegi uninominali stabiliti con i decreti del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30, e 28 febbraio 1948, n. 84.
L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione si effettua - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
È soppresso il secondo comma dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.