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LEGGE 27 febbraio 1958, n. 129

Deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico ed all'indennità di trasferta e missione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.

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Testo in vigore dal:  28-3-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e consentito, per gli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59 e 1959-60, il pagamento a mezzo aperture di credito delle spese sottoindicate, facenti carico al Ministero dell'interno entro i limiti di importo per ciascuna spesa a fianco indicato:
a) per l'indennita speciale giornaliera di pubblica
sicurezza, ai funzionari di pubblica sicurezza, agli
ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei
carabinieri e agli ufficiali, sottufficiali, guardie
scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza............................................ L. 40.000.000
b) per l'indennita giornaliera di ordine pubblico ai
funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali,
sottufficiali, e militari di truppa dell' Arma dei
carabinieri, agli ufficiali, sottufficiali, graduati
e guardie del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza............................................ " 60.000.000
c) per spese per trasferte e rimborso spese di tras-
porto ai funzionari di pubblica sicurezza, all' Arma
dei carabinieri, ai componenti il Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti del-
la forza pubblica per servizio fuori di residenza
- Indennita di missione e rimborso spese di trasporto
agli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza -
Indennita di marcia agli appartenenti al Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza........................ " 40.000.000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1958

GRONCHI ZOLI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA