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LEGGE 23 febbraio 1958, n. 99

Provvedimenti a favore della Fabbrica del Duomo di Milano.

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Testo in vigore dal:  22-3-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il comune di Milano corrisponderà ogni anno alla Fabbrica del Duomo per le esigenze della manutenzione e conservazione del monumento un contributo pari al gettito di una addizionale da sovrimporre all'imposta di famiglia nella misura di tre centesimi per ogni lira di imposta o all'imposta sul valore locativo nella misura di dieci centesimi per ogni lira d'imposta.
Nei casi previsti dall'art. 110 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, l'addizionale all'imposta sul valore locativo sarà applicata nella stessa misura di centesimi dieci.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1958

GRONCHI ZOLI - TAMBRONI ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA