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LEGGE 20 febbraio 1958, n. 104

Disposizioni in materia di riscossione delle imposte dirette.

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Testo in vigore dal:  23-3-1958

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il Ministro per le finanze ha facoltà di disporre che le domande di rimborso a titolo di inesigibilità delle quote iscritte nei ruoli posti in riscossione negli anni 1954 e precedenti, siano liquidati a stralcio.
La liquidazione a stralcio è ammessa per le sole quote comprese nelle domande di rimborso tempestivamente presentate sino al 30 giugno 1956, per le quali la procedura a giudizio dell'Amministrazione sia esaurita e sulle quali l'Intendenza di finanza non abbia ancora emessa la decisione di primo grado.
Le richieste di liquidazione a stralcio, dirette al Ministero delle finanze, debbono essere presentate alla competente Intendenza di finanza entro il termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.