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LEGGE 17 febbraio 1958, n. 60

Modificazione del ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/1959)
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Testo in vigore dal:  13-3-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è modificato come dalla tabella annessa alla presente legge, la quale sostituisce la tabella F annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1957, n. 38.
Il Governo è delegato ad adeguare, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le piante organiche degli uffici giudiziari e del Ministero, nonché il contingente dei funzionari addetti al servizio ispettivo, alla nuova ripartizione per qualifiche risultante dalla tabella di cui al comma precedente.