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LEGGE 12 febbraio 1958, n. 45

Direzione, vigilanza e coordinamento delle attività riguardanti la scuola popolare.

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Testo in vigore dal:  11-3-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La direzione, la vigilanza e il coordinamento delle attività riguardanti la scuola popolare, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1953, n. 326, sono esercitati, alle dipendenze del Ministro, da un direttore generale appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.
Detto ruolo è pertanto aumentato di un posto di direttore generale.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue L. 3.750.000 si provvederà a carico del capitolo n. 304 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1957-58 e di quello corrispondente per il successivo esercizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1958

GRONCHI ZOLI - MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA