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LEGGE 8 febbraio 1958, n. 102

Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956 e successivi emendamenti, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare.

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Testo in vigore dal:  23-3-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi della lettera d) dell'art. 2 dell'Accordo sui prodotti agricoli, stipulato in data 30 ottobre 1956 (integrato con gli scambi di Note 7 gennaio 1957, 28 gennaio 1 febbraio 1957, 26 marzo 1957 e 2 aprile 1957) è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di milioni 15.875 di lire da destinare ai finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare contemplati dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.