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LEGGE 4 febbraio 1958, n. 157

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'equivalenza dei periodi di studi universitari, firmata a Parigi il 15 dicembre 1956.

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Testo in vigore dal:  4-4-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sulla equivalenza dei periodi di studi universitari, firmata a Parigi il 15 dicembre 1956.