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LEGGE 24 gennaio 1958, n. 19

Modificazioni alle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, concernenti provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-2-1958 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il secondo comma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è così modificato:
"L'assegnatario otterrà la libera proprietà dell'alloggio al termine di un periodo non interiore a venti anni e non superiore a venticinque, durante i quali corrisponderà rate mensili costanti comprensive del prezzo dell'alloggio e di una quota proporzionale delle spese generali della gestione I.N.A.- Casa, al netto del valore capitale del contributo statale dell'uno per cento di cui all'art.
22. Il Comitato di attuazione fisserà annualmente il termine entro il quale dovrà avvenire il riscatto".