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LEGGE 24 gennaio 1958, n. 18

Trattamento dei professori universitari collocati a riposo, chiamati a compiere missioni, a far parte di Commissioni o a presiedere ad esami di Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  1-3-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Ai professori universitari collocati a riposo, che siano chiamati a compiere missioni, a far parte di Commissioni o a presiedere ad esami di Stato negli istituti medi, spetta, quanto al viaggio e all'indennità di missione, il trattamento corrispondente al grado da loro occupato all'atto del collocamento a riposo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 gennaio 1958

GRONCHI ZOLI - MEDICI - MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA