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LEGGE 24 gennaio 1958, n. 101

Norme per i freni e le segnalazioni acustiche e visive dei velocipedi e per la segnalazione notturna dei veicoli a trazione animale.

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Testo in vigore dal:  23-3-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I velocipedi debbono essere muniti:
a) per la frenatura: di due freni indipendenti ad azione pronta ed efficace;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di una luce bianca o gialla; posteriormente di una luce rossa e di un idoneo dispositivo a luce riflessa rossa. Inoltre i pedali debbono essere muniti di dispositivi a luce riflessa arancione.
Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del precedente comma non si applicano ai velocipedi durante lo svolgimento di competizioni sportive.