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LEGGE 25 aprile 1957, n. 309

Costruzione di edifici giudiziari in Roma, Napoli e Bari.

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Testo in vigore dal:  1-6-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla costruzione e all'arredamento dei nuovi palazzi di giustizia in Roma e in Bari nonché all'ampliamento e riadattamento del palazzo di giustizia di Napoli.
La costruzione dei nuovi edifici giudiziari in Roma sarà eseguita nella zona demaniale di piazzale Clodio.
Alla spesa relativa si provvede:
a) fino a concorrenza, di 10 miliardi di lire a carico dello Stato;
b) per il rimanente mediante concorso da parte delle Amministrazioni comunali di Roma, Bari e Napoli. La misura del concorso è stabilita con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per l'interno, le finanze, la grazia e giustizia ed i lavori pubblici.
Il Ministero di grazia e giustizia ha inoltre facoltà di stipulare convenzioni con le Amministrazioni provinciali e altri Enti interessati allo scopo di ottenere ulteriori contributi per il finanziamento dei lavori di cui alla presente legge.