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LEGGE 17 aprile 1957, n. 248

Modifica dell'art. 4 della legge 4 novembre 1950, n. 1069, concernente le caratteristiche dei vini, tipici denominati "Marsala".

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Testo in vigore dal:  15-5-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

All'art. 4 della legge 4 novembre 1950, n. 1069, portante norme relative al territorio di produzione e alle caratteristiche dei vini tipici denominati "Marsala", è aggiunto il seguente comma:
"Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli delle finanze, dell'industria e commercio, del commercio con l'estero, può consentire, su proposta del Governo regionale siciliano, la preparazione di marsala, destinati alla esportazione, aventi limiti percentuali di contenuto in alcole ed in zuccheri diversi da quelli indicati nella presente legge, sempre quando i prodotti così confezionati risultino rispondenti alla legislazione vigente negli Stati di destinazione, e sempre che ciò venga consigliato da ragioni di interesse nazionale. La preparazione dei prodotti a gradazione inferiore a quella stabilita per il mercato interno deve essere effettuata sotto vigilanza finanziaria ed i prodotti debbono essere spediti dalle fabbriche direttamente all'estero, o a depositi o magazzini doganali, accompagnati da bollette a cauzione. In nessun caso tali prodotti potranno essere destinati al consumo interno".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 aprile 1957

GRONCHI SEGNI - COLOMBO - CORTESE - ANDREOTTI - MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: MORO