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LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
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Testo in vigore dal:  26-5-2000
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Servizi di distribuzione e vendita
dell'Amministrazione dei monopoli)


I servizi di distribuzione e vendita, dei generi di monopolio sono disimpegnati da:
a) Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato;
b) Depositi;
c) Sezioni vendita dei depositi;
d) Magazzini di vendita;
e) Rivendite.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 FEBBRAIO 2000, N. 115))
.
((13))

I depositi, le sezioni vendita ed i magazzini di vendita sono istituiti e soppressi con decreto del Ministro per le finanze.
Le rivendite sono istituite e soppresse con provvedimenti degli Ispettorati compartimentali, secondo le norme di questa legge.
I depositi, le sezioni vendita, i magazzini di vendita e le rivendite dipendono direttamente dagli Ispettorati compartimentali.
Per quanto concerne l'approvvigionamento dei generi le sezioni vendita, i magazzini di vendita e le rivendite dipendono rispettivamente dal deposito, sezione vendita o magazzino di vendita cui sono aggregati.
Il regolamento stabilisce le attribuzioni amministrative e contabili dei funzionari preposti agli Ispettorati compartimentali, al depositi ed alle sezioni vendita, nonché le relative responsabilità.
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.R. 7 febbraio 2000, n. 115 ha disposto (con l'art. 1) l'abrogazione del comma 2 del presente articolo "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6".