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LEGGE 20 dicembre 1957, n. 1239

Modifica degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929.

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Testo in vigore dal:  3-1-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il n. 4) dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, è sostituito dal seguente:
"4) i criteri per il calcolo delle disponibilità di mano d'opera delle aziende condotte da coltivatori diretti e da mezzadri e coloni parziari, considerando i ragazzi effettivamente occupati nella conduzione del fondo per tutta l'annata agraria dai 14 ai 16 anni per mezza unità lavorativa di uomo o di donna, secondo il sesso, dai 16 ai 18 per il 75 per cento".