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LEGGE 11 dicembre 1957, n. 1206

Aumento a lire 16.000.000 del contributo annuale dello Stato all'Istituto di studi romani.

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Testo in vigore dal:  8-1-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge.

Art. 1


Il contributo annuo a favore dell'istituto di studi romani in Roma, autorizzato con legge 16 aprile 1953, n. 325, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58, da lire 8.000.000 a lire 16.000.000.