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LEGGE 3 dicembre 1957, n. 1196

Concessione di mutui all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) per il finanziamento dei crediti a medio termine, derivanti da esportazioni relative a forniture speciali, di cui alla legge 22 dicembre 1953, n. 955.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/1958)
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Testo in vigore dal:  5-1-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Allo scopo di estendere i finanziamenti dei crediti a medio termine a favore delle industrie esportatrici italiane, che l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) effettua ai sensi dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, il Ministero del tesoro è autorizzato a farsi trasferire dall'Ufficio italiano cambi (U. I. C.) le somme - nel limite del controvalore in lire 60 miliardi - derivanti dai rimborsi che affluiranno all'U. I. C. sul credito concesso al Governo della Repubblica argentina giusta l'accordo di pagamenti del 25 giugno 1952 ed a concederle in mutuo al Mediocredito medesimo, alle condizioni stabilite dalla presente legge.
Ai finanziamenti dei crediti a medio termine previsti dal presente articolo si estendono, in quanto applicabili, le norme e modalità di cui all'art. 20 e successivi della legge 22 dicembre 1953, n. 955.