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LEGGE 31 ottobre 1957, n. 1012

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958.

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Testo in vigore dal:  15-11-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei trasporti, per l'esercizio finanziario da 10 luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.