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LEGGE 27 ottobre 1957, n. 1163

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali firmati a New York il 4 giugno 1954: 1) Convenzione doganale relativa alla importazione temporanea dei veicoli stradali privati; 2) Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo; 3) Protocollo addizionale alla Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica.

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Testo in vigore dal:  28-12-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti interazionali firmati a New York il 4 giugno 1954:
1) Convenzione doganale relativa alla importazione temporanea dei veicoli stradali privati;
2) Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo;
3) Protocollo addizionale alla Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo, relativo alla importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica.