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LEGGE 10 ottobre 1957, n. 921

Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche.

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Testo in vigore dal:  22-10-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stabilire, con decreto da emanarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Province per le quali, essendosi verificate in tutto o in parte del loro territorio eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali per l'annata agraria 1956-57, le Commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, debbono determinare riduzioni dei canoni di affitto di fondi rustici, nella misura percentuale dal 20 al 40 per cento, per ciascuna zona agricola danneggiata a seconda dei danni subiti.
Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.