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LEGGE 12 agosto 1957, n. 753

Cessione al comune di Chioggia di una zona di arenile della superficie di mq. 117.745, appartenente al patrimonio dello Stato, sita in comune di Chioggia.

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Testo in vigore dal:  14-9-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È autorizzata la cessione al comune di Chioggia di un arenile della superficie di metri quadrati 117.745, appartenente al patrimonio dello Stato, sito in detta città, per il prezzo di lire 60 milioni, rateizzabile in un massimo di venti annualità con gli interessi legali a scalare sulle rate dilazionate, con l'obbligo per lo acquirente di destinarlo all'ampliamento edilizio ed alla sistemazione urbanistica della zona entro un termine massimo di dieci anni dalla data del contratto di compra-vendita.
All'approvazione del relativo atto provvederà il Ministro per le finanze con proprio decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1957

GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA