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LEGGE 31 luglio 1957, n. 675

Autorizzazione della spesa di L. 10.200.000.000 per le liquidazioni da effettuare in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

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Testo in vigore dal:  25-8-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È autorizzato il versamento allo stato di previsione dell'entrata dei seguenti importi da prelevarsi dai sottoindicati conti esistenti presso la Tesoreria centrale ed intestati al Ministero del tesoro:
a) gestione viveri importati . . . . . . . . . . . milioni 3.500 b) gestione prodotti industriali e commerciali di
importazione. . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.000
c) gestione prodotti petroliferi d'importazione. . " 500 d) gestione medicinali di importazione . . . . . . " 300 e) proventi realizzati con l'alienazione residuati
di guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.900

Tali somme saranno fatte affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versate al conto di Tesoreria di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e dal quale potranno essere prelevati gli importi necessari ad effettuare nei riguardi degli enti e delle società messi in liquidazione ai sensi della stessa legge, gli interventi finanziari e le coperture di disavanzo considerati negli articoli 14 e 15 della legge medesima.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1957

GRONCHI ZOLI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA