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LEGGE 29 luglio 1957, n. 634

Provvedimenti per il Mezzogiorno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-8-1957 al: 2-9-1959
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1


La durata dell'attività della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) è prorogata al 30 giugno 1965 per l'adempimento delle finalità previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni e dalla presente legge.
A partire dall'esercizio 1958-59 e fino all'esercizio 1964-65 la dotazione annua a favore della Cassa per il Mezzogiorno, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato con l'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è stabilita in lire 100 miliardi per l'esercizio 1958-59, in lire 150 miliardi per l'esercizio 1959-60 e in lire 180 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1964-65 compreso.
Il riferimento alla spesa annua di 100 miliardi di lire, contenuto nel primo e secondo comma dell'art. 6, nel primo comma dell'art. 11 e nell'art. 14 della legge 10 agosto 1950, n. 646, si intende variato in corrispondenza delle nuove dotazioni concesse, per ciascun esercizio, con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e con la presente legge.
L'indicazione dell'importo complessivo di mille miliardi di lire, contenuta negli articoli 13 e 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, va sostituita con quella dell'importo complessivo delle dotazioni disposte con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e di quelle disposte con la presente legge, stabilite in 2040 miliardi di lire.
Nell'art. 12 della predetta legge 10 agosto 1950, n. 646, alle parole: "a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51, fino all'esercizio 1959-60" sono sostituite le seguenti: "a decorrere dall'esercizio 1950-51 fino all'esercizio 1961-65"; nel successivo art. 18 alle parole: "alla fine del decennio" sono sostituite Le parole: "alla fine del quindicennio".
Restano ferme le altre disposizioni degli articoli 11, 13 e 14 della legge 10 agosto 1950, n. 646.