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LEGGE 25 aprile 1957, n. 288

Contributo del Governo italiano al Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (U.N.I.C.E.F.).

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Testo in vigore dal:  25-5-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la concessione da parte del Ministero degli affari esteri di un contributo annuo di lire 60.000.000 per la durata di otto anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1957-58, a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (U.N.I.C.E.F.).