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LEGGE 22 marzo 1957, n. 221

Estensione del privilegio speciale di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, ai finanziamenti sul fondo di rotazione per Trieste e Gorizia, di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908.

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Testo in vigore dal:  11-5-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

All'art. 3 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è aggiunto il seguente comma:
"A garanzia delle operazioni creditizie previste dalla presente legge, gli Istituti di credito possono convenire la costituzione del privilegio speciale sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1957

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Visto, il Guardasigilli: MORO