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LEGGE 5 febbraio 1957, n. 18

Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria.

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Testo in vigore dal:  5-3-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 98 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è così modificato:
"Il termine per ricorrere in via amministrativa, ai sensi dell'articolo precedente, è di novanta giorni - a pena di decadenza - dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dagli organi competenti entro i novanta giorni successivi alla data del ricorso.
Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice di procedura civile".